Art. 32. Norma finanziaria 1. Agli oneri conseguenti alle spese previste dalla presente legge si provvede con gli stanziamenti previsti nei rispettivi capitoli dell'obiettivo 1.1.1. "Consiglio regionale" dello Stato di previsione delle spese del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1996 e successivi.