Art. 32.
                          Norma finanziaria
 
  1.  Agli oneri conseguenti alle spese previste dalla presente legge
si provvede con gli stanziamenti  previsti  nei  rispettivi  capitoli
dell'obiettivo 1.1.1. "Consiglio regionale" dello Stato di previsione
delle  spese  del  bilancio della Regione per l'esercizio finanziario
1996 e successivi.