Art. 33.
                            Norma finale
 
  1. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge,  si  applica
il  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  del  personale  con
qualifica dirigenziale.
  La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino  ufficiale
della Regione.
  E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione lombarda.
   Milano, 7 settembre 1996
                              FORMIGONI
  Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 10 luglio 1996 e
vistata dal Commissario del Governo con  nota  del  29  agosto  1996,
prot. n. 20202/3105).
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  (Omissis).