Art. 4.
                   Responsabilita' della dirigenza
 
  1.  Con  riferimento alle attribuzioni di cui all'art. 3, commi 1 e
2,  e  nell'ambito   dell'ordinaria   responsabilita'   disciplinare,
amministrativa, civile e penale, i dirigenti sono responsabili:
   a)  della  coerenza  sotto  il profilo programmatico, legislativo,
finanziario e organizzativo dei provvedimenti assunti,  in  relazione
agli obiettivi generali dell'azione dell'amministrazione consiliare;
   b)   dell'imparziale   assolvimento  delle  funzioni  di  supporto
amministrativo e tecnico all'esercizio delle funzioni  istituzionali,
spettanti   ai  consiglieri,  all'ufficio  di  presidenza  e  al  suo
presidente, all'assemblea e ai suoi organi interni;
   c)  dei  risultati  conseguiti  nell'attivita'   gestionale,   nel
rispetto dei vincoli di tempo e di costo stabiliti;
   d)  della  corretta  gestione e della valorizzazione delle risorse
umane cui sono preposti, osservando criteri di parita' e  promuovendo
le pari opportunita' tra uomini e donne;
   e)   della   gestione   economica   ed  efficiente  delle  risorse
finanziarie assegnate, nel rispetto della quota  di  bilancio  e  dei
limiti di spesa prestabiliti, compresi quelli relativi al personale e
alle risorse strumentali;
   f)  della  trasparenza  e  della  semplificazione dell'attivita' e
delle procedure amministrative interne al Consiglio regionale;
   g)   della   circolazione   delle   informazioni   riguardanti  il
funzionamento della struttura cui sono preposti, ivi comprese  quelle
riguardanti la gestione del personale;
   h)  dell'osservanza della riservatezza e del segreto d'ufficio ove
cio' sia espressamente previsto  dal  procedimento  amministrativo  o
dalle norme in vigore.
  2.  Ciascun  dirigente  e'  responsabile  del  conseguimento  degli
obiettivi assegnati, della gestione delle risorse  attribuite  e  dei
risultati   raggiunti  nei  confronti  del  dirigente  sovraordinato;
ciascun direttore generale e' responsabile nei confronti dell'ufficio
di presidenza e del suo presidente.
  3. All'inizio di ogni  anno  i  dirigenti,  anche,  ai  fini  della
valutazione  delle prestazioni, presentano ai dirigenti sovraordinati
e questi ai rispettivi direttori generali,  e  i  direttori  generali
all'ufficio  di  presidenza,  una  relazione  scritta  sull'attivita'
svolta nel corso dell'anno precedente.  L'ufficio  di  presidenza  si
esprime  con  specifico  provvedimento sulle relazioni rassegnate dai
direttori generali.