Art. 4. Responsabilita' della dirigenza 1. Con riferimento alle attribuzioni di cui all'art. 3, commi 1 e 2, e nell'ambito dell'ordinaria responsabilita' disciplinare, amministrativa, civile e penale, i dirigenti sono responsabili: a) della coerenza sotto il profilo programmatico, legislativo, finanziario e organizzativo dei provvedimenti assunti, in relazione agli obiettivi generali dell'azione dell'amministrazione consiliare; b) dell'imparziale assolvimento delle funzioni di supporto amministrativo e tecnico all'esercizio delle funzioni istituzionali, spettanti ai consiglieri, all'ufficio di presidenza e al suo presidente, all'assemblea e ai suoi organi interni; c) dei risultati conseguiti nell'attivita' gestionale, nel rispetto dei vincoli di tempo e di costo stabiliti; d) della corretta gestione e della valorizzazione delle risorse umane cui sono preposti, osservando criteri di parita' e promuovendo le pari opportunita' tra uomini e donne; e) della gestione economica ed efficiente delle risorse finanziarie assegnate, nel rispetto della quota di bilancio e dei limiti di spesa prestabiliti, compresi quelli relativi al personale e alle risorse strumentali; f) della trasparenza e della semplificazione dell'attivita' e delle procedure amministrative interne al Consiglio regionale; g) della circolazione delle informazioni riguardanti il funzionamento della struttura cui sono preposti, ivi comprese quelle riguardanti la gestione del personale; h) dell'osservanza della riservatezza e del segreto d'ufficio ove cio' sia espressamente previsto dal procedimento amministrativo o dalle norme in vigore. 2. Ciascun dirigente e' responsabile del conseguimento degli obiettivi assegnati, della gestione delle risorse attribuite e dei risultati raggiunti nei confronti del dirigente sovraordinato; ciascun direttore generale e' responsabile nei confronti dell'ufficio di presidenza e del suo presidente. 3. All'inizio di ogni anno i dirigenti, anche, ai fini della valutazione delle prestazioni, presentano ai dirigenti sovraordinati e questi ai rispettivi direttori generali, e i direttori generali all'ufficio di presidenza, una relazione scritta sull'attivita' svolta nel corso dell'anno precedente. L'ufficio di presidenza si esprime con specifico provvedimento sulle relazioni rassegnate dai direttori generali.