Art. 5.
             Codice etico, incarichi e incompatibilita'
 
  1. Il comportamento della dirigenza si ispira a criteri di:
   a) rispetto dei diritti dei consiglieri regionali e dei cittadini;
   b) pieno adempimento dei propri compiti;
   c) imparzialita';
   d) trasparenza.
  2. Il dirigente, nell'esercizio delle proprie competenze e relativi
ambiti di  intervento,  deve  assicurare  l'accesso  dei  consiglieri
regionali  e  dei cittadini alle informazioni alle quali essi abbiano
titolo e, nei limiti in cui cio' non sia escluso  dagli  obblighi  di
riservatezza,   fornire   tutte  le  informazioni  e  le  spiegazioni
necessarie per individuare ed eliminare eventuali ostacoli.
  3. Il  dirigente  non  puo'  impegnarsi  in  alcuna  attivita'  che
contrasti con il corretto adempimento delle proprie responsabilita' e
il pieno svolgimento dei propri compiti.
  4.  Il  dirigente  prima  di  assumere l'incarico dirigenziale deve
dichiarare al presidente del Consiglio regionale  l'insussistenza  di
cause  di  incompatibilita'  e di conflitti di interesse connessi con
l'incarico  stesso,  sottoscrivendo  a   tal   fine   una   specifica
dichiarazione;  in caso di incompatibilita' sopravvenuta il dirigente
e' tenuto a darne immediata comunicazione al presidente del Consiglio
regionale.
  5. Il dirigente non puo' accettare incarichi  di  collaborazione  a
titolo oneroso da parte di chi abbia interesse in decisioni o compiti
che  rientrano  nella  sua sfera di competenza, ne' puo' accettare da
soggetti diversi dall'amministrazione compensi o altre  utilita'  per
prestazioni  alle  quali  e'  tenuto  per  lo  svolgimento dei propri
compiti di istituto. Comunque gli incarichi, che  non  rientrino  nei
casi   di   esclusione   sopra   citati,   devono  essere  sottoposti
preventivamente all'autorizzazione  dell'ufficio  di  presidenza  del
Consiglio regionale.
  6.   Il  dirigente  non  puo'  accettare  benefici  o  qualsivoglia
utilita', che non siano meramente simbolici, da parte  di  chi  abbia
interessi  coinvolti  nello svolgimento dei suoi compiti di ufficio o
in decisioni che appartengono alla sua sfera di competenza.
  7.  Fatte  salve  le  responsabilita'  penali  e amministrative, le
violazioni delle norme di cui  al  presente  articolo  devono  essere
considerate   ai   fini   della   valutazione  delle  responsabilita'
disciplinari secondo la normativa vigente.
  8. I principi e le norme di cui al presente articolo,  e  ulteriori
specificazioni,  ivi  compresa  la regolamentazione dei provvedimenti
disciplinari, definiti  dall'ufficio  di  presidenza,  devono  essere
inclusi  nel  contratto  individuale  e  sottoscritti  dal  dirigente
all'atto dell'accettazione della nomina a dirigente.