Art. 6. Assegnazione di quote di bilancio 1. In concomitanza con l'approvazione del bilancio di previsione del Consiglio regionale e comunque entro i successivi sessanta giorni, l'ufficio di presidenza, sentiti i direttori generali, esplicita, con specifico provvedimento, i progetti da attuare con le relative priorita' e gli indirizzi generali. 2. L'ufficio di presidenza, entro lo stesso termine di cui al comma 1, procede all'assegnazione a ciascuna direzione generale, o ad altra struttura assimilabile per autonomia decisionale ed operativa di una specifica quota di bilancio individuando i capitoli di spesa. 3. In attesa della modifica del regolamento contabile del Consiglio regionale, le assegnazioni delle quote di cui al comma 2 sono determinate anche mediante aggregazioni o disaggregazioni dei capitoli e degli articoli di relativa pertinenza, con riferimento al bilancio del Consiglio regionale.