Art. 6.
                  Assegnazione di quote di bilancio
 
  1. In concomitanza con l'approvazione del  bilancio  di  previsione
del  Consiglio  regionale  e  comunque  entro  i  successivi sessanta
giorni,  l'ufficio  di  presidenza,  sentiti  i  direttori  generali,
esplicita,  con specifico provvedimento, i progetti da attuare con le
relative priorita' e gli indirizzi generali.
  2. L'ufficio di presidenza, entro lo stesso termine di cui al comma
1, procede all'assegnazione a ciascuna direzione generale, o ad altra
struttura assimilabile per autonomia decisionale ed operativa di  una
specifica quota di bilancio individuando i capitoli di spesa.
  3. In attesa della modifica del regolamento contabile del Consiglio
regionale,  le  assegnazioni  delle  quote  di  cui  al  comma 2 sono
determinate  anche  mediante  aggregazioni  o   disaggregazioni   dei
capitoli  e degli articoli di relativa pertinenza, con riferimento al
bilancio del Consiglio regionale.