Art. 7.
 Fonti della regolamentazione organizzativa e dei rapporti di lavoro
 
  1.  Fermo  restando  quanto   stabilito   dalla   presente   legge,
l'organizzazione   consiliare  e'  regolata,  secondo  le  rispettive
competenze, mediante:
   a)  provvedimenti  e  atti  di  organizzazione   dell'ufficio   di
presidenza e dei dirigenti delle diverse strutture in cui si articola
l'amministrazione consiliare;
   b) atti privatistici riferiti ai rapporti di lavoro.
  2.  Nelle materie soggette alla disciplina del codice civile, delle
leggi sul lavoro e in quelle  comunque  assoggettabili  ai  contratti
collettivi,  il rapporto di lavoro con i dipendenti e' regolato dalla
pubblica amministrazione con i poteri del privato datore  di  lavoro.
A  tal  fine  l'ufficio di presidenza del consiglio regionale adotta,
secondo  le  disposizioni  della  presente  legge,  tutte  le  misure
necessarie ed opportune.