Art. 8. Criteri generali di organizzazione 1. La struttura organizzativa del Consiglio regionale si ispira ai modelli organizzativi delle assemblee parlamentari, con il fine di assicurare i servizi di supporto necessari al migliore esercizio delle funzioni di legislazione, di indirizzo e di controllo dell'organo consiliare. 2. La struttura organizzativa del Consiglio regionale si articola in: a) strutture permanenti, che attengono a funzioni ed attivita' di carattere continuativo; b) strutture temporanee, connesse alla realizzazione di specifici progetti, di cui all'art. 10. 3. I dirigenti responsabili delle strutture permanenti esercitano, nei limiti stabiliti dalla presente legge, un potere gerarchico nei confronti delle unita' organizzative e del personale assegnato. I dirigenti responsabili di progetto esercitano un potere gerarchico nei confronti del personale direttamente assegnato e hanno poteri di coordinamento funzionale nei confronti delle altre unita' organizzative e del relativo personale coinvolto nel progetto.