Art. 8.
                 Criteri generali di organizzazione
 
  1.  La struttura organizzativa del Consiglio regionale si ispira ai
modelli organizzativi delle assemblee parlamentari, con  il  fine  di
assicurare  i  servizi  di  supporto  necessari al migliore esercizio
delle  funzioni  di  legislazione,  di  indirizzo  e   di   controllo
dell'organo consiliare.
  2.  La  struttura organizzativa del Consiglio regionale si articola
in:
   a) strutture permanenti, che attengono a funzioni ed attivita'  di
carattere continuativo;
   b)  strutture temporanee, connesse alla realizzazione di specifici
progetti, di cui all'art. 10.
  3. I dirigenti responsabili delle strutture permanenti  esercitano,
nei  limiti  stabiliti dalla presente legge, un potere gerarchico nei
confronti delle unita' organizzative e  del  personale  assegnato.  I
dirigenti  responsabili  di  progetto esercitano un potere gerarchico
nei confronti del personale direttamente assegnato e hanno poteri  di
coordinamento   funzionale   nei   confronti   delle   altre   unita'
organizzative e del relativo personale coinvolto nel progetto.