Art. 9. La struttura organizzativa del Consiglio regionale 1. La struttura organizzativa si articola in: a) direzioni generali: sono unita' organizzative complesse ed articolate, individuate con riferimento alle esigenze istituzionali e di gestione amministrativa; b) unita' di supporto specialistico (staff): sono unita' organizzative, sia temporanee che permanenti, con compiti di studio, ricerca, elaborazioni complesse, assistenza tecnica, ispettivi, non dipendenti funzionalmente dalle direzioni generali; c) servizi: sono unita' organizzative complesse costituite nell'ambito delle direzioni generali individuate sulla base dell'omogeneita' dei prodotti/servizi erogati o dei processi gestiti o delle competenze specialistiche richieste; d) uffici: sono unita' organizzative semplici individuate in base a criteri di efficacia ed economicita' dell'organizzazione dei processi di lavoro e costituiscono articolazioni sia delle direzioni generali che dei servizi; e) unita' operative organiche: sono unita' organizzative elementari, vengono costituite quanto cio' risulti necessario per l'espletamento di compiti e di atti che, per le comuni caratteristiche o per il carico di lavoro, richiedono una struttura organizzativa snella ed omogenea. Costituiscono articolazioni sia delle direzioni generali, sia dei servizi, sia degli uffici. Possono essere temporanee o permanenti. 2. L'ufficio di presidenza, con specifici provvedimenti presi con votazione unanime dei componenti assegnati, definisce principi, criteri e modalita' di organizzazione delle strutture dell'amministrazione consiliare e per l'istituzione delle direzioni generali, che comunque non possono superare il numero di tre, definendone le funzioni e le corrispondenti attivita'. Qualora le proposte approvate dall'ufficio di presidenza non ottengano l'unanimita', i provvedimenti devono essere adottati dal Consiglio regionale entro sessanta giorni dalla trasmissione della proposta. 3. L'ufficio di presidenza con specifico provvedimento definisce l'articolazione, nonche' i limiti numerici dei servizi, degli uffici, delle unita' di supporto specialistico e delle unita' operative organiche compresi nell'ambito di ciascuna direzione generale. 4. I servizi sono istituiti, sentiti i rispettivi direttori generali, con provvedimento dell'ufficio di presidenza, su proposta del direttore generale competente in materia di organizzazione. 5. Le unita' di supporto specialistico sono istituite con provvedimento dell'ufficio di presidenza, su proposta del direttore generale competente in materia di organizzazione. 6. Gli uffici e le unita' operative organiche sono istituiti, su indicazione dei rispettivi direttori generali, con provvedimento dell'ufficio di presidenza, su proposta del direttore generale competente in materia di organizzazione, sentiti i dirigenti dei servizi interessati. 7. La definizione delle competenze ed aree di attivita' delle strutture organizzative di cui ai commi precedenti costituisce parte integrante dei rispettivi provvedimenti istitutivi.