Art. 9.
         La struttura organizzativa del Consiglio regionale
 
  1. La struttura organizzativa si articola in:
   a) direzioni generali:  sono  unita'  organizzative  complesse  ed
articolate, individuate con riferimento alle esigenze istituzionali e
di gestione amministrativa;
   b)   unita'   di   supporto  specialistico  (staff):  sono  unita'
organizzative, sia temporanee che permanenti, con compiti di  studio,
ricerca,  elaborazioni  complesse, assistenza tecnica, ispettivi, non
dipendenti funzionalmente dalle direzioni generali;
   c)  servizi:  sono  unita'  organizzative   complesse   costituite
nell'ambito   delle   direzioni   generali   individuate  sulla  base
dell'omogeneita' dei prodotti/servizi erogati o dei processi  gestiti
o delle competenze specialistiche richieste;
   d)  uffici: sono unita' organizzative semplici individuate in base
a  criteri  di  efficacia  ed  economicita'  dell'organizzazione  dei
processi  di lavoro e costituiscono articolazioni sia delle direzioni
generali che dei servizi;
   e)  unita'  operative   organiche:   sono   unita'   organizzative
elementari,  vengono  costituite  quanto  cio' risulti necessario per
l'espletamento  di  compiti  e   di   atti   che,   per   le   comuni
caratteristiche  o  per il carico di lavoro, richiedono una struttura
organizzativa snella ed  omogenea.  Costituiscono  articolazioni  sia
delle  direzioni generali, sia dei servizi, sia degli uffici. Possono
essere temporanee o permanenti.
  2. L'ufficio di presidenza, con specifici provvedimenti  presi  con
votazione  unanime  dei  componenti  assegnati,  definisce  principi,
criteri   e   modalita'    di    organizzazione    delle    strutture
dell'amministrazione  consiliare  e per l'istituzione delle direzioni
generali, che  comunque  non  possono  superare  il  numero  di  tre,
definendone  le  funzioni  e  le corrispondenti attivita'. Qualora le
proposte  approvate  dall'ufficio   di   presidenza   non   ottengano
l'unanimita',  i  provvedimenti  devono essere adottati dal Consiglio
regionale entro sessanta giorni dalla trasmissione della proposta.
  3.  L'ufficio  di  presidenza con specifico provvedimento definisce
l'articolazione, nonche' i limiti numerici dei servizi, degli uffici,
delle unita' di  supporto  specialistico  e  delle  unita'  operative
organiche compresi nell'ambito di ciascuna direzione generale.
  4.  I  servizi  sono  istituiti,  sentiti  i  rispettivi  direttori
generali, con provvedimento dell'ufficio di presidenza,  su  proposta
del direttore generale competente in materia di organizzazione.
  5.   Le   unita'  di  supporto  specialistico  sono  istituite  con
provvedimento dell'ufficio di presidenza, su proposta  del  direttore
generale competente in materia di organizzazione.
  6.  Gli  uffici  e le unita' operative organiche sono istituiti, su
indicazione dei  rispettivi  direttori  generali,  con  provvedimento
dell'ufficio  di  presidenza,  su  proposta  del  direttore  generale
competente in materia di  organizzazione,  sentiti  i  dirigenti  dei
servizi interessati.
  7.  La  definizione  delle  competenze  ed  aree di attivita' delle
strutture organizzative di cui ai commi precedenti costituisce  parte
integrante dei rispettivi provvedimenti istitutivi.