Art. 15. Introduzione di cani 1. L'introduzione di cani al guinzaglio e' consentita esclusivamente sulle strade, sui percorsi appositamente segnalati dall'Ente di gestione, nelle aree attrezzate e negli appositi recinti. 2. Sono esclusi dal divieto e dalle limitazioni di cui al comma 1 i cani al seguito delle mandrie e delle greggi al pascolo, nonche' i cani al servizio dei gruppi di soccorso, dei portatori di handicap, quelli utilizzati per il censimento della fauna e per esigenze di servizio. 3. Le violazioni della norma di cui al comma 1 comportano la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila.