Art. 17. Pascolo degli animali e transito di mandrie 1. L'esercizio del pascolo di animali ed il transito di mandrie sono consentiti nel rispetto delle norme contenute nelle Prescrizioni di massima e di Polizia forestale e negli strumenti di pianificazione del Parco. 2. Per le violazioni della norma di cui al comma 1 si applicano le sanzioni previste dalle Prescrizioni di massima e di Polizia forestale.