Art. 24.
                              Procedure
 
  1. Per  l'accertamento  delle  violazioni  e  l'applicazione  delle
sanzioni  previste  dalla presente legge si applicano, ai sensi della
legge regionale 2 marzo 1984, n. 15 "Procedimento per  l'applicazione
delle  sanzioni amministrative inerenti alle violazioni in materia di
Parchi naturali, Riserve naturali o Aree attrezzate, le  norme  ed  i
principi  di  cui  al  capo  I  della  legge 24 novembre 1981, n. 689
"Modifiche al sistema penale".
  2. Le somme riscosse ai sensi della presente  legge  sono  iscritte
nel bilancio della Regione al capitolo 2230 dello stato di previsione
delle  entrate  di  bilancio  per  l'anno  1996  ed ai corrispondenti
capitoli dei bilanci successivi.
  3. Le  somme  riscosse  a  titolo  di  rivalsa  per  danni  di  cui
all'articolo  20  sono  introitate  nel bilancio del Parco per essere
destinate al ripristino delle cose danneggiate.
  4. Il pagamento della somma dovuta per danni non costituisce titolo
per la cessione al trasgressore della cosa danneggiata.
  La   presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
  E' fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge della Regione Piemonte.
   Data a Torino, addi' 4 settembre 1996
                                GHIGO