Art. 7. Specie vegetali non autoctone 1. Al fine di garantire la conservazione e la valorizzazione dell'ambiente naturale del Parco, e vietata l'introduzione di specie vegetali non autoctone, fatte salve le coltivazioni agricole, i parchi ed i giardini privati per quanto attiene le piante ornamentali. 2. Le violazioni della norma di cui al comma 1 comportano la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila.