Art. 7.
                    Specie vegetali non autoctone
 
  1.  Al  fine  di  garantire  la  conservazione  e la valorizzazione
dell'ambiente naturale del Parco, e vietata l'introduzione di  specie
vegetali  non  autoctone,  fatte  salve  le  coltivazioni agricole, i
parchi  ed  i  giardini  privati  per  quanto   attiene   le   piante
ornamentali.
  2.  Le  violazioni  della  norma  di  cui  al comma 1 comportano la
sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila.