(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 37
                       dell'11 settembre 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.  Al  comma  1  dell'articolo  1 della legge regionale 18 gennaio
1995, n. 8 dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 4"  sono  inserite
le seguenti: "e del comma 1-bis del presente articolo".
  2.  Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 8/1995 e'
inserito il seguente:
  "1"bis. La quota  prevista  per  il  finanziamento  dell'assistenza
residenziale  sanitaria  a  non  autosufficienti e lungodegenti viene
ripartita  alle  Unita'  sanitarie  locali  (USL),  alle   quali   e'
riconducibile l'inserimento degli assistiti nelle strutture".