(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 37 dell'11 settembre 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 18 gennaio 1995, n. 8 dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 4" sono inserite le seguenti: "e del comma 1-bis del presente articolo". 2. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 8/1995 e' inserito il seguente: "1"bis. La quota prevista per il finanziamento dell'assistenza residenziale sanitaria a non autosufficienti e lungodegenti viene ripartita alle Unita' sanitarie locali (USL), alle quali e' riconducibile l'inserimento degli assistiti nelle strutture".