Art. 3. 1. Il comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 8/1995 e' sostituito dal seguente: "1. Il direttore generale puo' provvedere all'alienazione dei beni patrimoniali disponibili secondo le norme stabilite dai commi 2, 3 e 4, se l'alienazione e' gia' prevista in un provvedimento programmatorio oggetto di approvazione da parte della Giunta regionale, in ogni altro caso previa specifica autorizzazione della Giunta regionale se trattasi di beni immobili ovvero di beni mobili del valore superiore ai duecento milioni". 2. Alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale 8/1995 sono abrogate le parole: "ed al valore dell'ECU, determinato in sede nazionale".