Art. 3.
 
  1.  Il  comma  1  dell'articolo  15 della legge regionale 8/1995 e'
sostituito dal seguente:
  "1. Il direttore generale puo' provvedere all'alienazione dei  beni
patrimoniali disponibili secondo le norme stabilite dai commi 2, 3  e
4,   se   l'alienazione   e'   gia'   prevista  in  un  provvedimento
programmatorio  oggetto  di  approvazione  da  parte   della   Giunta
regionale,  in  ogni altro caso previa specifica autorizzazione della
Giunta regionale se trattasi di beni immobili ovvero di  beni  mobili
del valore superiore ai duecento milioni".
  2.  Alla  lettera  a)  del  comma  4  dell'articolo  15 della legge
regionale 8/1995 sono abrogate le parole:  "ed  al  valore  dell'ECU,
determinato in sede nazionale".