Art. 4. 1. La rubrica del capo I del Titolo III della legge regionale 8/1995 e' sostituita dalla seguente: "Fornitura di beni e servizi ed appalto di opere". 2. La rubrica dell'articolo 16 della legge regionale 8/1995 e' sostituita dalla seguente: "Beni, servizi, opere pubbliche e concessioni". 3. Dopo l'articolo 16 della legge regionale 8/1995 e' inserito il seguente: "Art. 16-bis. (Trattativa privata). - 1. Per le USL e le Aziende ospedaliere (AO) e' ammesso, fatto salvo quanto stabilito dalla normativa nazionale, il ricorso alla trattativa privata interpellando piu' persone o ditte ritenute idonee: a) quando gli incanti o le licitazioni siano andati deserti; b) per l'acquisto di cose la cui produzione e' garantita da privativa industriale o per la cui natura non e' possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte; c) per l'acquisto di macchine, strumenti ed oggetti che una sola ditta puo' fornire con i requisiti tecnici ed in grado di perfezione richiesti; d) quando l'urgenza dei lavori, dei servizi e delle forniture sia tale da non consentire l'indugio della licitazione a condizione che l'urgenza non sia imputabile a ritardi o inadempimenti dovuti all'Ente stesso; e) quando si tratti di acquisto o di locazione di immobili destinati ad uffici o servizi dell'Azienda sanitaria".