Art. 4.
 
  1.  La  rubrica  del  capo  I  del Titolo III della legge regionale
8/1995 e' sostituita dalla seguente: "Fornitura di beni e servizi  ed
appalto di opere".
  2.  La  rubrica  dell'articolo  16  della legge regionale 8/1995 e'
sostituita  dalla  seguente:  "Beni,  servizi,  opere   pubbliche   e
concessioni".
  3.  Dopo  l'articolo 16 della legge regionale 8/1995 e' inserito il
seguente:
  "Art. 16-bis. (Trattativa privata). - 1. Per le USL  e  le  Aziende
ospedaliere  (AO)  e'  ammesso,  fatto  salvo  quanto stabilito dalla
normativa nazionale, il ricorso alla trattativa privata interpellando
piu' persone o ditte ritenute idonee:
   a) quando gli incanti o le licitazioni siano andati deserti;
   b) per l'acquisto di  cose  la  cui  produzione  e'  garantita  da
privativa industriale o per la cui natura non e' possibile promuovere
il concorso di pubbliche offerte;
   c)  per  l'acquisto di macchine, strumenti ed oggetti che una sola
ditta puo' fornire con i requisiti tecnici ed in grado di  perfezione
richiesti;
   d)  quando l'urgenza dei lavori, dei servizi e delle forniture sia
tale da non consentire l'indugio della licitazione a  condizione  che
l'urgenza  non  sia  imputabile  a  ritardi  o  inadempimenti  dovuti
all'Ente stesso;
   e) quando si  tratti  di  acquisto  o  di  locazione  di  immobili
destinati ad uffici o servizi dell'Azienda sanitaria".