Art. 5.
 
  1. Dopo il comma 2 dell'articolo 40 della legge regionale 8/1995 e'
inserito il seguente:
  "22-bis.  Ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  14,  della  legge 28
dicembre 1995, n. 549, la funzione di commissario  liquidatore  delle
preesistenti  USL  e'  attribuita  al  direttore generale al quale e'
stata affidata, ai sensi del presente articolo, la gestione  stralcio
delle partite 1994 precedenti".