Art. 5. 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 40 della legge regionale 8/1995 e' inserito il seguente: "22-bis. Ai sensi dell'articolo 2, comma 14, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, la funzione di commissario liquidatore delle preesistenti USL e' attribuita al direttore generale al quale e' stata affidata, ai sensi del presente articolo, la gestione stralcio delle partite 1994 precedenti".