Art. 6.
 
  1.  Il  comma  1  dell'articolo  43 della legge regionale 8/1995 e'
sostituito dal seguente:
  "1.  Fino  al  31  dicembre  1996  il  bilancio,  la   contabilita'
finanziaria   e   le  scritture  obbligatorie  continuano  ad  essere
disciplinati dalla legge regionale 13 gennaio 1981, n. 2 e successive
modificazioni  ed  integrazioni.  Oltre  tale  termine  la  normativa
richiamata  si applica limitatamente alla formulazione del rendiconto
generale per l'esercizio  1996  che  dovra'  essere  assoggettato  al
controllo della Giunta regionale".
  2. Al comma 2 dell'articolo 43 della legge regionale 8/1995 dopo le
parole  "Il  bilancio  di previsione 1995" sono inserite le seguenti:
"e 1996".