Art. 6. 1. Il comma 1 dell'articolo 43 della legge regionale 8/1995 e' sostituito dal seguente: "1. Fino al 31 dicembre 1996 il bilancio, la contabilita' finanziaria e le scritture obbligatorie continuano ad essere disciplinati dalla legge regionale 13 gennaio 1981, n. 2 e successive modificazioni ed integrazioni. Oltre tale termine la normativa richiamata si applica limitatamente alla formulazione del rendiconto generale per l'esercizio 1996 che dovra' essere assoggettato al controllo della Giunta regionale". 2. Al comma 2 dell'articolo 43 della legge regionale 8/1995 dopo le parole "Il bilancio di previsione 1995" sono inserite le seguenti: "e 1996".