Art. 3.
 
  All'art. 6 della L.R. 31/1993, dopo il primo comma e'  aggiunto  il
seguente:
  "Nelle more della istituzione dell'Albo e della relativa disciplina
regolamentare,  che  saranno effettuate entro il 31 dicembre 1997, la
ammissione alle provvidenze di cui al primo comma e' subordinata alla
dimostrazione documentale, da rendersi al Dipartimento Agricoltura  e
Foreste  anche  a  mezzo  di  dichiarazione  sostitutiva dell'atto di
notorieta', del possesso dei requisiti di cui alla presente legge".