Art. 3. All'art. 6 della L.R. 31/1993, dopo il primo comma e' aggiunto il seguente: "Nelle more della istituzione dell'Albo e della relativa disciplina regolamentare, che saranno effettuate entro il 31 dicembre 1997, la ammissione alle provvidenze di cui al primo comma e' subordinata alla dimostrazione documentale, da rendersi al Dipartimento Agricoltura e Foreste anche a mezzo di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', del possesso dei requisiti di cui alla presente legge".