(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 46 del 16 agosto 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga La seguente legge: Art. 1. L'art. 8 della L.R. 1 luglio 1993, n. 30, cosi' come modificato dall'art. 2 della L.R. 10 novembre 1995, n. 69, e' cosi' sostituito: "1) I gruppi consiliari possono essere autorizzati dall'Ufficio di Presidenza a non avvalersi, per non oltre la meta', dei contingenti organici loro assegnati ai sensi del precedente art. 6. Nel caso in cui le unita' di personale da assegnare siano in numero dispari, la frazione pari al 50% di una unita' viene considerata una ulteriore meta' interna; 2) Nell'ipotesi di cui al precedente comma l'Ufficio di Presidenza provvede ad erogare le somme corrispondenti al costo del trattamento economico lordo del personale non utilizzato; 3) I gruppi consiliari che, per documentate esigenze connesse al loro funzionamento e per dodici mesi consecutivi non si sono avvalsi neanche della meta' o sua frazione del contingente organico previsto dal precedente art. 6, possono essere autorizzati dall'Ufficio di Presidenza a non avvalersi nemmeno della predetta meta' o sua frazione; 4) Nell'ipotesi di cui al precedente comma 3 l'Ufficio di Presidenza provvede ad erogare le somme corrispondenti al costo del trattamento economico di tutto il personale non utilizzato e per il periodo pregresso una ulteriore somma che sara' pari al trattamento lordo del personale non utilizzato calcolato per un arco di tempo non superiore a 12 mesi; 5) Le somme erogate dall'Ufficio di Presidenza possono essere impiegate anche per la stipula di convenzioni dirette all'acquisizione di servizi e di prestazioni d'opera, consulenze professionali senza precostituire, in alcun modo, diritti all'inquadramento nell'Amministrazione regionale; 6) Gli atti relativi alle convenzioni, di cui al precedente comma, sono trasmessi all'Ufficio di Presidenza che ne prende atto e ne controlla la regolarita'; 7) Tutti i rapporti di cui al comma 5 si intendono comunque cessati alla scadenza di ciascuna legislatura".