(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 46
                         del 16 agosto 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              promulga
La seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  L'art. 8 della L.R. 1 luglio 1993, n.  30,  cosi'  come  modificato
dall'art. 2 della L.R. 10 novembre 1995, n. 69, e' cosi' sostituito:
   "1) I gruppi consiliari possono essere autorizzati dall'Ufficio di
Presidenza  a  non avvalersi, per non oltre la meta', dei contingenti
organici loro assegnati ai sensi del precedente art. 6. Nel  caso  in
cui  le  unita' di personale da assegnare siano in numero dispari, la
frazione pari al 50% di una unita' viene  considerata  una  ulteriore
meta' interna;
   2) Nell'ipotesi di cui al precedente comma l'Ufficio di Presidenza
provvede  ad erogare le somme corrispondenti al costo del trattamento
economico lordo del personale non utilizzato;
   3) I gruppi consiliari che, per documentate esigenze  connesse  al
loro  funzionamento e per dodici mesi consecutivi non si sono avvalsi
neanche della meta' o sua frazione del contingente organico  previsto
dal  precedente  art.  6,  possono essere autorizzati dall'Ufficio di
Presidenza a  non  avvalersi  nemmeno  della  predetta  meta'  o  sua
frazione;
   4)  Nell'ipotesi  di  cui  al  precedente  comma  3  l'Ufficio  di
Presidenza provvede ad erogare le somme corrispondenti al  costo  del
trattamento  economico  di tutto il personale non utilizzato e per il
periodo pregresso una ulteriore somma che sara' pari  al  trattamento
lordo del personale non utilizzato calcolato per un arco di tempo non
superiore a 12 mesi;
   5)  Le  somme  erogate  dall'Ufficio  di Presidenza possono essere
impiegate   anche   per   la   stipula   di    convenzioni    dirette
all'acquisizione  di  servizi  e  di  prestazioni d'opera, consulenze
professionali   senza   precostituire,   in   alcun   modo,   diritti
all'inquadramento nell'Amministrazione regionale;
   6) Gli atti relativi alle convenzioni, di cui al precedente comma,
sono  trasmessi  all'Ufficio  di  Presidenza  che ne prende atto e ne
controlla la regolarita';
   7)  Tutti  i  rapporti  di  cui  al  comma 5 si intendono comunque
cessati alla scadenza di ciascuna legislatura".