Art. 10.
          Compiti delle aziende ospedaliere, degli istituti
   di ricovero e cura a carattere scientifico e delle universita'
 
  1.  Le  aziende  ospedaliere,  gli  istituti  di  ricovero e cura a
carattere  scientifico  e  le  universita'  esercitano  le   funzioni
correlate ai loro fini istituzionali.
  2.  I  soggetti  di  cui al comma 1 concorrono alle finalita' della
presente legge nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 7, comma
2, lettera e).