Art. 10. Compiti delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e delle universita' 1. Le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e le universita' esercitano le funzioni correlate ai loro fini istituzionali. 2. I soggetti di cui al comma 1 concorrono alle finalita' della presente legge nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 7, comma 2, lettera e).