Art. 12 Compiti delle istituzioni scolastiche 1. Le istituzioni scolastiche perseguono il raggiungimento dell'integrazione scolastica dei soggetti handicappati attivando le competenze loro spettanti in raccordo con quelle proprie degli Enti locali e dei loro consorzi, nonche' delle Aziende per i servizi sanitari, con riferimento anche all'articolo 13 della legge 104/1992.