Art. 12
                Compiti delle istituzioni scolastiche
 
  1.   Le   istituzioni   scolastiche  perseguono  il  raggiungimento
dell'integrazione scolastica dei soggetti handicappati  attivando  le
competenze  loro  spettanti in raccordo con quelle proprie degli Enti
locali e dei loro consorzi,  nonche'  delle  Aziende  per  i  servizi
sanitari, con riferimento anche all'articolo 13 della legge 104/1992.