Art. 13. Compiti dei soggetti privati e delle associazioni di volontariato 1. I soggetti privati e le associazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere l) e m), concorrono a pieno titolo alla realizzazione della rete dei servizi prevista dalla presente legge, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33, e per quanto attiene al volontariato, nel quadro dei rapporti disciplinati dalla legge regionale 12/1995.