Art. 13.
  Compiti dei soggetti privati e delle associazioni di volontariato
 
  1.  I  soggetti  privati  e  le associazioni di cui all'articolo 3,
comma  1,  lettere  l)  e  m),  concorrono  a   pieno   titolo   alla
realizzazione  della  rete dei servizi prevista dalla presente legge,
ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33,
e per  quanto  attiene  al  volontariato,  nel  quadro  dei  rapporti
disciplinati dalla legge regionale 12/1995.