Art. 14. Servizio di aiuto personale 1. Il servizio previsto dagli articoli 9 e 39 della legge 104/1992 e' attivato, negli ambiti territoriali di competenza, dagli enti gestori del servizio sociale di base di cui alla legge regionale 33/1988. 2. Il servizio di aiuto personale, funzionalmente collegato al servizio di assistenza domiciliare, e' finalizzato a soddisfare le esigenze delle persone in temporanea o permanente grave limitazione di autonomia, connessa con la vita di relazione, con la fruibilita' del tempo libero, con particolari interessi professionali o di studio. 3. Il servizio e' erogato su richiesta dell'utente o del suo nucleo familiare, secondo un programma definito d'intesa con i medesimi. 4. Per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del servizio, gli enti gestori del servizio sociale di base sono autorizzati ad utilizzare i contributi di cui all'articolo 4 della legge regionale 30 giugno 1993, n. 51 e successive modificazioni. 5. La Regione promuove iniziative di formazione per i soggetti operanti nell'ambito del servizio di aiuto personale.