Art. 14.
                     Servizio di aiuto personale
 
  1.  Il servizio previsto dagli articoli 9 e 39 della legge 104/1992
e' attivato, negli ambiti  territoriali  di  competenza,  dagli  enti
gestori  del  servizio  sociale  di  base di cui alla legge regionale
33/1988.
  2. Il servizio di  aiuto  personale,  funzionalmente  collegato  al
servizio  di  assistenza  domiciliare, e' finalizzato a soddisfare le
esigenze delle persone in temporanea o permanente  grave  limitazione
di  autonomia,  connessa con la vita di relazione, con la fruibilita'
del tempo  libero,  con  particolari  interessi  professionali  o  di
studio.
  3. Il servizio e' erogato su richiesta dell'utente o del suo nucleo
familiare, secondo un programma definito d'intesa con i medesimi.
  4.  Per  la  copertura  degli  oneri  derivanti dall'attuazione del
servizio,  gli  enti  gestori  del  servizio  sociale  di  base  sono
autorizzati  ad  utilizzare  i contributi di cui all'articolo 4 della
legge regionale 30 giugno 1993, n. 51 e successive modificazioni.
  5. La Regione promuove iniziative  di  formazione  per  i  soggetti
operanti nell'ambito del servizio di aiuto personale.