Art. 16. Barriere architettoniche 1. La Regione e' autorizzata a concedere ai Comuni finanziamenti integrativi dei contributi di cui all'articolo 10 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici gia' esistenti adibiti ad abitazioni private. 2. I contributi sono concessi ed erogati con le procedure e le modalita' indicate negli articoli 8, 9, 10 e 11 della legge 13/1989.