Art. 21.
              Modalita' di finanziamento delle Province
 
  1.  L'Amministrazione  regionale  e'  autorizzata  a concedere alle
Province contributi per sostenere gli oneri  connessi  all'attuazione
degli interventi ed all'erogazione dei servizi rientranti nei compiti
di cui all'articolo 5.
  2.  Il  riparto  e  l'erogazione  dei  contributi  sono  effettuati
annualmente, in via anticipata, proporzionalmente alla spesa di parte
corrente sostenuta nell'anno precedente per gli interventi e  servizi
di  cui  al  comma  1,  nonche'  sulla  base  di progetti e attivita'
previsti dall'articolo 5, comma 2.
  3. Per l'ottenimento dei contributi, le Province presentano,  entro
il 31 gennaio di ogni anno, apposita istanza alla Direzione regionale
dell'assistenza  sociale  corredata  della deliberazione della Giunta
provinciale  attestante  la  spesa  sostenuta  nell'anno  precedente,
nonche' del programma di attivita'.
  4.  Le  Province,  entro  i  termini  indicati nei provvedimenti di
concessione, trasmettono  alla  Direzione  regionale  dell'assistenza
sociale    una   relazione   sui   risultati   raggiunti,   corredata
dell'indicazione  delle  spese  sostenute,  delle  diverse  fonti  di
finanziamento e del numero degli utenti assistiti.