Art. 21. Modalita' di finanziamento delle Province 1. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere alle Province contributi per sostenere gli oneri connessi all'attuazione degli interventi ed all'erogazione dei servizi rientranti nei compiti di cui all'articolo 5. 2. Il riparto e l'erogazione dei contributi sono effettuati annualmente, in via anticipata, proporzionalmente alla spesa di parte corrente sostenuta nell'anno precedente per gli interventi e servizi di cui al comma 1, nonche' sulla base di progetti e attivita' previsti dall'articolo 5, comma 2. 3. Per l'ottenimento dei contributi, le Province presentano, entro il 31 gennaio di ogni anno, apposita istanza alla Direzione regionale dell'assistenza sociale corredata della deliberazione della Giunta provinciale attestante la spesa sostenuta nell'anno precedente, nonche' del programma di attivita'. 4. Le Province, entro i termini indicati nei provvedimenti di concessione, trasmettono alla Direzione regionale dell'assistenza sociale una relazione sui risultati raggiunti, corredata dell'indicazione delle spese sostenute, delle diverse fonti di finanziamento e del numero degli utenti assistiti.