Art. 25. Rinvio a successiva programmazione 1. Le modalita' di finanziamento di cui all'articolo 18, comma 1, trovano applicazione sino all'avvenuta approvazione della nuova pianificazione regionale integrata in materia socio-assistenziale e sanitaria e comunque non oltre il 31 dicembre 1997. Entro tale termine viene verificato l'apporto dei centri ed istituti alla rete dei servizi, al fine di una loro considerazione nell'ambito della pianificazione predetta.