Art. 26.
               Modalita' transitorie di finanziamento
 
  1.  Limitatamente  all'anno  1997,  i  soggetti  diversi dagli Enti
locali e loro consorzi  operanti  nel  settore  dell'handicap  e  non
compresi  fra  i  soggetti  considerati all'articolo 18, comma 1, che
nell'anno precedente a quello dell'entrata in vigore  della  presente
legge  abbiano  beneficiato  di finanziamenti per le finalita' di cui
all'articolo 11 della legge regionale  27  dicembre  1986,  n.  59  e
successive   modificazioni   e   integrazioni,   possono   richiedere
contributi per la gestione dei servizi indicati al commi  1,  lettere
a) e c) del predetto articolo 11 della medesima legge regionale.
  2.  I  soggetti  interessati  presentano, entro il 31 gennaio 1997,
apposita istanza alla Direzione  regionale  dell'assistenza  sociale,
corredata del programma degli interventi che intendono attuare con il
contributo regionale e del preventivo di spesa.
  3.  I  criteri  e le modalita' per la concessione dei contributi di
cui al presente articolo sono determinati dalla Giunta  regionale  ai
sensi dell'articolo 21, commi 2 e 3, della legge regionale 29/1992.
  4. I beneficiari dei contributi, entro i termini e con le modalita'
indicati  nei  decreti  di  concessione,  trasmettono  alla Direzione
regionale  dell'assistenza  sociale  una  dichiarazione  dalla  quale
risulti  la  documentazione  dell'impiego  dei  contributi secondo la
destinazione prevista dai succitati decreti con  l'indicazione  delle
diverse fonti di finanziamento e del numero degli utenti assistiti.