Art. 26. Modalita' transitorie di finanziamento 1. Limitatamente all'anno 1997, i soggetti diversi dagli Enti locali e loro consorzi operanti nel settore dell'handicap e non compresi fra i soggetti considerati all'articolo 18, comma 1, che nell'anno precedente a quello dell'entrata in vigore della presente legge abbiano beneficiato di finanziamenti per le finalita' di cui all'articolo 11 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 59 e successive modificazioni e integrazioni, possono richiedere contributi per la gestione dei servizi indicati al commi 1, lettere a) e c) del predetto articolo 11 della medesima legge regionale. 2. I soggetti interessati presentano, entro il 31 gennaio 1997, apposita istanza alla Direzione regionale dell'assistenza sociale, corredata del programma degli interventi che intendono attuare con il contributo regionale e del preventivo di spesa. 3. I criteri e le modalita' per la concessione dei contributi di cui al presente articolo sono determinati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 21, commi 2 e 3, della legge regionale 29/1992. 4. I beneficiari dei contributi, entro i termini e con le modalita' indicati nei decreti di concessione, trasmettono alla Direzione regionale dell'assistenza sociale una dichiarazione dalla quale risulti la documentazione dell'impiego dei contributi secondo la destinazione prevista dai succitati decreti con l'indicazione delle diverse fonti di finanziamento e del numero degli utenti assistiti.