Art. 27.
  Scioglimento o trasformazione degli attuali consorzi provinciali
 
  1.  Conseguentemente  all'opzione  di  cui all'articolo 6, comma 2,
lettera b), i Comuni e le Province partecipanti ai consorzi  di  Enti
locali  gia'  costituiti  ed  operanti  per  l'assistenza ai soggetti
portatori di handicap, ne deliberano, entro il 31 dicembre  1996,  lo
scioglimento  o,  in  alternativa, la trasformazione in adeguamento a
quanto disposto dall'articolo 25 della legge  142/1990  e  successive
modifiche   e  integrazioni,  ove  non  abbiano  gia'  provveduto  al
riguardo.
  2.  Gli  Enti  medesimi,  fuori   dall'ipotesi   di   scioglimento,
provvedono, nei termini temporali di cui al comma 1, agli adempimenti
conseguenti a quanto disposto dalla presente legge.
  3.  In  caso  di  mancata osservanza del termine di cui al comma 1,
l'Amministrazione  regionale  da'  corso  agli  interventi   previsti
dall'articolo  50,  comma 2, della legge regionale 12 settembre 1991,
n. 49, come modificato  dall'articolo  25  della  legge  regionale  4
gennaio 1995, n. 1.