Art. 27. Scioglimento o trasformazione degli attuali consorzi provinciali 1. Conseguentemente all'opzione di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), i Comuni e le Province partecipanti ai consorzi di Enti locali gia' costituiti ed operanti per l'assistenza ai soggetti portatori di handicap, ne deliberano, entro il 31 dicembre 1996, lo scioglimento o, in alternativa, la trasformazione in adeguamento a quanto disposto dall'articolo 25 della legge 142/1990 e successive modifiche e integrazioni, ove non abbiano gia' provveduto al riguardo. 2. Gli Enti medesimi, fuori dall'ipotesi di scioglimento, provvedono, nei termini temporali di cui al comma 1, agli adempimenti conseguenti a quanto disposto dalla presente legge. 3. In caso di mancata osservanza del termine di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale da' corso agli interventi previsti dall'articolo 50, comma 2, della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, come modificato dall'articolo 25 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 1.