Art. 28. Norma transitoria 1. Per l'anno 1997, ove le procedure per la riorganizzazione istituzionale di cui alla presente legge non fossero ancora concluse alla data del 30 novembre 1996, gli enti gestori, a tale data, dei servizi possono proseguire l'attivita', con conseguente erogazione da parte della Regione delle contribuzioni, secondo criteri e modalita' da definire in sede di legge finanziaria regionale 1997.