Art. 28.
                          Norma transitoria
 
  1.  Per  l'anno  1997,  ove  le  procedure  per la riorganizzazione
istituzionale di cui alla presente legge non fossero ancora  concluse
alla  data  del  30 novembre 1996, gli enti gestori, a tale data, dei
servizi possono proseguire l'attivita', con conseguente erogazione da
parte  della Regione delle contribuzioni, secondo criteri e modalita'
da definire in sede di legge finanziaria regionale 1997.