Art. 30.
                  Modifica ed abrogazione di norme
 
  1. L'articolo 1 della legge 17/1994 e' sostituito dal seguente:
  "Articolo 1 (Finalita'). - 1. In armonia con i principi della legge
5 febbraio 1992, n. 104 la Regione promuove l'integrazione lavorativa
delle  persone  handicappate  mediante  le  iniziative  di  cui  alla
presente legge".
  2. A far tempo dall'entrata in vigore della presente  legge,  fermo
restando  quanto  disposto  all'articolo 26 e fatti salvi gli effetti
degli atti adottati che  non  abbiano  ancora  avuto  esecuzione,  e'
abrogata  la legge regionale n. 59/1986 e successive modificazioni ed
integrazioni, ad eccezione degli articoli 14, 15, 16 e 17.