Art. 31.
                          Entrata in vigore
 
  1.  La  presente  legge  entra  in  vigore  il  giorno  della   sua
pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
  La   presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
   Data a Trieste, addi' 25 settembre 1996
                               CECOTTI
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  (Omissis).