Art. 4. Compiti della Regione 1. La Regione svolge compiti di promozione, programmazione, indirizzo e coordinamento, nonche' di vigilanza e verifica. In particolare: a) determina, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con apposita direttiva, da intendersi quale strumento propedeutico alla pianificazione integrata in materia socio-assistenziale e sanitaria, in analogia a quanto previsto per i piani di intervento a medio termine di cui all'articolo 3, commi 4 e 5 della legge regionale 15 giugno 1993, n. 41, i criteri organizzativi e gli standard dei servizi, affinche' siano garantiti livelli uniformi di assistenza alle persone handicappate; b) promuove, per il perseguimento dell'integrazione tra i servizi socio-assistenziali e sanitari, le intese di programma di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 30 agosto 1994, n. 12, definendo, a tal fine, uno schema di accordo-quadro coerente con le indicazioni della direttiva di cui alla lettera a); c) definisce le modalita' per l'accreditamento delle strutture private facenti capo ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera l), nonche' i criteri per il convenzionamento, volti ad assicurare, comunque, una considerazione specifica delle strutture esistenti nel territorio regionale; d) svolge le funzioni di vigilanza di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994 "Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle Unita' sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap" e verifica il raggiungimento dell'uniformita' dei livelli di assistenza; e) ripartisce i fondi previsti dalla presente legge e promuove la razionalizzazione e l'uso coordinato di tutte le risorse impiegate nel settore, anche attraverso l'incentivazione delle forme di gestione associata degli interventi e dei servizi.