Art. 5.
                       Compiti delle Province
 
  1.  Le  Province  svolgono,  in  materia  di  tutela  delle persone
handicappate, i compiti loro attribuiti dalla vigente  normativa  con
riguardo,  fra  l'altro,  alla  promozione  delle iniziative previste
dall'articolo 3 della legge regionale 27 ottobre 1994, n. 17.
  2. Per il perseguimento degli obiettivi della  presente  legge,  le
Province  svolgono  i  compiti  di  coordinamento e di programmazione
attuativa relativi al territorio di competenza, al fine di assicurare
un'idonea dislocazione dei presidi e dei servizi; possono partecipare
ai consorzi di cui all'articolo  6,  comma  2,  lettera  b),  nonche'
promuovere  iniziative  finalizzate  alla  sperimentazione di modelli
organizzativi  innovativi   e   collaborano   con   l'Amministrazione
regionale nell'attivita' di vigilanza e di verifica.