Art. 5. Compiti delle Province 1. Le Province svolgono, in materia di tutela delle persone handicappate, i compiti loro attribuiti dalla vigente normativa con riguardo, fra l'altro, alla promozione delle iniziative previste dall'articolo 3 della legge regionale 27 ottobre 1994, n. 17. 2. Per il perseguimento degli obiettivi della presente legge, le Province svolgono i compiti di coordinamento e di programmazione attuativa relativi al territorio di competenza, al fine di assicurare un'idonea dislocazione dei presidi e dei servizi; possono partecipare ai consorzi di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), nonche' promuovere iniziative finalizzate alla sperimentazione di modelli organizzativi innovativi e collaborano con l'Amministrazione regionale nell'attivita' di vigilanza e di verifica.