Art. 6 Compiti dei Comuni 1. I Comuni assicurano l'integrazione delle persone handicappate nell'ambiente familiare e sociale di appartenenza tramite i servizi e gli interventi rivolti alla generalita' della popolazione e realizzano i seguenti interventi e servizi di carattere specifico: a) prestazioni inerenti il sostegno socio-assistenziale scolastico; b) attivita' integrativa di valenza socio-educativa negli asili nido, nelle scuole di ogni ordine e grado di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonche' in ambito extrascolastico; c) attivazione e sostegno di modalita' individuali di trasporto; d) servizio di aiuto personale; e) centri socio-riabilitativi ed educativi diurni per persone handicappate di eta' compresa tra 14 e 35 anni; f) centri socio-riabilitativi ed educativi diurni rivolti ad ultratrentacinquenni con handicap stabilizzato, attivabili anche all'interno delle strutture di cui alla lettera e); g) soluzioni abitative protette alternative all'istituzionalizzazione; h) centri residenziali per gravi e gravissimi; i) attivita' volte ad assicurare l'inserimento lavorativo. 2. Per il raggiungimento delle finalita' di cui alla presente legge e, in particolare, per quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera e), la Regione contribuisce al finanziamento degli interventi e dei servizi di cui al comma 1, a condizione che gli stessi vengano realizzati con le seguenti modalita' e articolazioni territoriali: a) per le fattispecie di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, negli ambiti dei servizi sociali di base, in forma associata e mediante apposite integrazioni delle convenzioni in atto; b) per le fattispecie di cui alle lettere e), f), g) e h) del comma 1, nell'ambito dell'Azienda per i servizi sanitari di competenza territoriale e purche' vi aderisca la maggioranza dei Comuni dell'ambito, rappresentativi altresi' della maggioranza della popolazione ivi residente, mediante la forma consortile di cui all'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni o altra tra le forme associative e di cooperazione previste al Capo VIII della legge predetta ovvero delega all'Azienda per servizi sanitari, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 12/1994. 3. Le Province competenti per territorio promuovono e coordinano le opzioni dei Comuni per una delle forme di cui al comma 2, lettera b), da esprimersi entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a pena di esclusione dalla contribuzione regionale al finanziamento degli interventi e dei servizi. 4. La forma consortile di cui al comma 2, lettera b) puo' essere riferita all'ambito di piu' Aziende per i servizi sanitari, purche' vi concorra la maggioranza dei Comuni di ciascuna delle rispettive aree territoriali, rappresentativi altresi' della maggioranza della popolazione ivi residente. 5. In presenza di situazioni pregresse e consolidate, coerenti con gli obiettivi della presente legge, la delega di cui al comma 2, lettera b) puo' essere esercitata anche in aree di dimensione inferiore rispetto al territorio dell'Azienda per i servizi sanitari. 6. Il servizio di cui al comma 1 lettera d), e' disciplinato dall'articolo 14. 7. Le attivita' di cui al comma 1, lettera l), sono disciplinate dalla legge regionale 17/1994. La Regione finanzia gli enti gestori del servizio per l'inserimento lavorativo, individuati secondo le modalita' di cui all'articolo 2, comma 2, della medesima legge. 8. Gli interventi e i servizi di cui al comma 2 sono gestiti dai soggetti istituzionali individuati nel presente articolo in forma diretta o attraverso convenzioni con idonei soggetti privati. 9. I soggetti competenti all'attuazione degli interventi e dei servizi di cui al presente articolo svolgono compiti di rispettiva competenza raccordandosi tra loro e con le E'quipes multidisciplinari di cui all'articolo 8 secondo le previsioni di cui all'articolo 9, comma 3, lettere b) e c).