Art. 6
                         Compiti dei Comuni
 
  1.  I  Comuni  assicurano l'integrazione delle persone handicappate
nell'ambiente familiare e sociale di appartenenza tramite i servizi e
gli  interventi  rivolti  alla  generalita'   della   popolazione   e
realizzano i seguenti interventi e servizi di carattere specifico:
   a)    prestazioni   inerenti   il   sostegno   socio-assistenziale
scolastico;
   b) attivita' integrativa di valenza  socio-educativa  negli  asili
nido,  nelle  scuole  di  ogni  ordine  e  grado  di  cui  al decreto
legislativo   16   aprile   1994,   n.   297,   nonche'   in   ambito
extrascolastico;
   c) attivazione e sostegno di modalita' individuali di trasporto;
   d) servizio di aiuto personale;
   e)  centri  socio-riabilitativi  ed  educativi  diurni per persone
handicappate di eta' compresa tra 14 e 35 anni;
   f) centri  socio-riabilitativi  ed  educativi  diurni  rivolti  ad
ultratrentacinquenni  con  handicap  stabilizzato,  attivabili  anche
all'interno delle strutture di cui alla lettera e);
   g)      soluzioni       abitative       protette       alternative
all'istituzionalizzazione;
   h) centri residenziali per gravi e gravissimi;
   i) attivita' volte ad assicurare l'inserimento lavorativo.
  2. Per il raggiungimento delle finalita' di cui alla presente legge
e,  in  particolare,  per  quanto  previsto dall'articolo 4, comma 1,
lettera e), la Regione contribuisce al finanziamento degli interventi
e dei servizi di cui al comma 1, a condizione che gli stessi  vengano
realizzati con le seguenti modalita' e articolazioni territoriali:
   a) per le fattispecie di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1,
negli  ambiti  dei  servizi  sociali  di  base,  in forma associata e
mediante apposite integrazioni delle convenzioni in atto;
   b) per le fattispecie di cui alle lettere e),  f),  g)  e  h)  del
comma   1,   nell'ambito  dell'Azienda  per  i  servizi  sanitari  di
competenza territoriale e purche'  vi  aderisca  la  maggioranza  dei
Comuni  dell'ambito, rappresentativi altresi' della maggioranza della
popolazione ivi  residente,  mediante  la  forma  consortile  di  cui
all'articolo  25  della  legge  8  giugno  1990,  n. 142 e successive
modificazioni ed integrazioni o altra tra le forme associative  e  di
cooperazione previste al Capo VIII della legge predetta ovvero delega
all'Azienda  per  servizi  sanitari,  ai  sensi dell'articolo 4 della
legge regionale 12/1994.
  3. Le Province competenti per territorio promuovono e coordinano le
opzioni dei Comuni per una delle forme di cui al comma 2, lettera b),
da esprimersi entro e non oltre  60  giorni  dall'entrata  in  vigore
della  presente  legge,  a  pena  di  esclusione  dalla contribuzione
regionale al finanziamento degli interventi e dei servizi.
  4. La forma consortile di cui al comma 2, lettera  b)  puo'  essere
riferita  all'ambito  di piu' Aziende per i servizi sanitari, purche'
vi concorra la maggioranza dei Comuni di  ciascuna  delle  rispettive
aree  territoriali,  rappresentativi altresi' della maggioranza della
popolazione ivi residente.
  5. In presenza di situazioni pregresse e consolidate, coerenti  con
gli  obiettivi  della  presente  legge,  la delega di cui al comma 2,
lettera b)  puo'  essere  esercitata  anche  in  aree  di  dimensione
inferiore rispetto al territorio dell'Azienda per i servizi sanitari.
  6.  Il  servizio  di  cui  al  comma  1 lettera d), e' disciplinato
dall'articolo 14.
  7.  Le  attivita'  di cui al comma 1, lettera l), sono disciplinate
dalla legge regionale 17/1994. La Regione finanzia gli  enti  gestori
del  servizio  per  l'inserimento  lavorativo, individuati secondo le
modalita' di cui all'articolo 2, comma 2, della medesima legge.
  8. Gli interventi e i servizi di cui al comma 2  sono  gestiti  dai
soggetti  istituzionali  individuati  nel  presente articolo in forma
diretta o attraverso convenzioni con idonei soggetti privati.
  9. I soggetti competenti  all'attuazione  degli  interventi  e  dei
servizi  di  cui  al presente articolo svolgono compiti di rispettiva
competenza raccordandosi tra loro e con le E'quipes multidisciplinari
di cui  all'articolo 8 secondo le previsioni di cui  all'articolo  9,
comma 3, lettere b) e c).