Art. 7.
            Compiti delle Aziende per i servizi sanitari
 
  1.  Le  Aziende per i servizi sanitari, nel quadro dei compiti loro
attribuiti  in  materia  di  tutela  della  salute   del   cittadino,
esercitano  le  funzioni  di  tutela  delle persone handicappate, con
particolare riguardo  alla  prevenzione  alla  diagnosi  prenatale  e
precoce, alla cura e riabilitazione.
  2.   Per   perseguire  le  finalita'  della  presente  legge  e  in
particolare per realizzare il coordinamento  e  l'integrazione  degli
interventi, le Aziende per i servizi sanitari:
   a)   in   sede   di  predisposizione  dei  piani  annuali  di  cui
all'articolo 14, commi 7 e 8 della legge regionale 12/1994 assicurano
la  programmazione unitaria delle attivita' a livello aziendale ed il
raccordo tra i soggetti, le  strutture  e  le  unita'  operative  che
intervengono   in   materia   di   handicap   nei   diversi   livelli
istituzionali, tenendo conto delle indicazioni contenute nelle intese
di programma di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b);
   b) costituiscono i dipartimenti funzionali per l'handicap  per  le
finalita'  di  cui  all'articolo  14, comma 10, della legge regionale
12/1994  e   ne   promuovono   il   raccordo   con   i   dipartimenti
maternoinfantili,  al  fine di perseguire con efficacia gli obiettivi
della prevenzione;
   c) costituiscono le E'quipes multidisciplinari di cui all'articolo
8;
   d)  svolgono  le  funzioni  loro  delegate  dai  Comuni  ai  sensi
dell'articolo  6,  comma 2, lettera b), secondo le modalita' indicate
al comma 3;
   e) promuovono e stipulano, con le istituzioni di cui agli articoli
10  e  11,   appositi   accordi   finalizzati   a   disciplinare   la
partecipazione  coordinata e integrata di queste ultime alla rete dei
servizi per l'handicap e volti a garantire in particolare:
    1) l'intervento del personale medico specialista dipendente dalle
istituzioni   stesse   nell'E'quipe   multidisciplinare   ai    sensi
dell'articolo 8, comma 3;
    2)  la  segnalazione  all'E'quipe  multidisciplinare di ogni caso
diagnosticato o comunque conosciuto;
    3) l'effettuazione degli interventi  di  carattere  sanitario  in
ambiente ospedaliero.
  3. L'atto di delega dei Comuni contiene le modalita' per la messa a
disposizione   delle   risorse   strutturali,  umane  e  finanziarie,
individua gli oneri a carico  degli  enti  deleganti  anche  su  base
pluriennale e le modalita' di contabilizzazione degli stessi, nonche'
le azioni di verifica sui servizi.
  4.  Per  assicurare  l'esercizio  delle funzioni di cui al comma 2,
lettera d), in forma integrata, le Aziende  per  i  servizi  sanitari
possono avvalersi di personale proprio, di quello posto in dipendenza
funzionale  con l'atto di delega o di convenzioni con idonei soggetti
privati.