Art. 7. Compiti delle Aziende per i servizi sanitari 1. Le Aziende per i servizi sanitari, nel quadro dei compiti loro attribuiti in materia di tutela della salute del cittadino, esercitano le funzioni di tutela delle persone handicappate, con particolare riguardo alla prevenzione alla diagnosi prenatale e precoce, alla cura e riabilitazione. 2. Per perseguire le finalita' della presente legge e in particolare per realizzare il coordinamento e l'integrazione degli interventi, le Aziende per i servizi sanitari: a) in sede di predisposizione dei piani annuali di cui all'articolo 14, commi 7 e 8 della legge regionale 12/1994 assicurano la programmazione unitaria delle attivita' a livello aziendale ed il raccordo tra i soggetti, le strutture e le unita' operative che intervengono in materia di handicap nei diversi livelli istituzionali, tenendo conto delle indicazioni contenute nelle intese di programma di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b); b) costituiscono i dipartimenti funzionali per l'handicap per le finalita' di cui all'articolo 14, comma 10, della legge regionale 12/1994 e ne promuovono il raccordo con i dipartimenti maternoinfantili, al fine di perseguire con efficacia gli obiettivi della prevenzione; c) costituiscono le E'quipes multidisciplinari di cui all'articolo 8; d) svolgono le funzioni loro delegate dai Comuni ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera b), secondo le modalita' indicate al comma 3; e) promuovono e stipulano, con le istituzioni di cui agli articoli 10 e 11, appositi accordi finalizzati a disciplinare la partecipazione coordinata e integrata di queste ultime alla rete dei servizi per l'handicap e volti a garantire in particolare: 1) l'intervento del personale medico specialista dipendente dalle istituzioni stesse nell'E'quipe multidisciplinare ai sensi dell'articolo 8, comma 3; 2) la segnalazione all'E'quipe multidisciplinare di ogni caso diagnosticato o comunque conosciuto; 3) l'effettuazione degli interventi di carattere sanitario in ambiente ospedaliero. 3. L'atto di delega dei Comuni contiene le modalita' per la messa a disposizione delle risorse strutturali, umane e finanziarie, individua gli oneri a carico degli enti deleganti anche su base pluriennale e le modalita' di contabilizzazione degli stessi, nonche' le azioni di verifica sui servizi. 4. Per assicurare l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, lettera d), in forma integrata, le Aziende per i servizi sanitari possono avvalersi di personale proprio, di quello posto in dipendenza funzionale con l'atto di delega o di convenzioni con idonei soggetti privati.