Art. 10. Consiglio di amministrazione 1. Il consiglio di amministrazione dell'ERSU e' nominato con decreto del presidente della Giunta regionale ed e' composto da: a) il presidente; b) quattro rappresentanti della Regione, di cui due eletti dal Consiglio regionale, con voto limitato ad uno, tra persone di comprovata e specifica esperienza che non appartengano al personale universitario, uno designato dal comune ed uno dalla provincia nel territorio dei quali l'universita' ha la sede principale; c) quattro rappresentanti dell'universita', di cui due designati dal consiglio di amministrazione dell'universita' e due studenti in regolare corso di studi eletti dalla componente studentesca secondo le norme vigenti per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nel consiglio di amministrazione delle universita' e contestualmente allo svolgimento di questa. Il numero dei rappresentanti degli studenti resta invariato indipendentemente dal quorum dei votanti. Il rappresentante degli studenti decade in caso di conseguimento della laurea, trasferimento ad altra universita' o di cessazione per qualsiasi causa dall'iscrizione all'universita'. In tal caso lo studente e' sostituito dal primo dei non eletti della stessa lista. 2. Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni; i rappresentanti degli studenti sono rinnovati contestualmente al rinnovo dei rappresentanti degli studenti nel consiglio di amministrazione dell'universita'. 3. Il direttore dell'ente partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione, con funzioni di segretario.