Art. 10.
                    Consiglio di amministrazione
 
  1.  Il  consiglio  di  amministrazione  dell'ERSU  e'  nominato con
decreto del presidente della Giunta regionale ed e' composto da:
   a) il presidente;
   b) quattro rappresentanti della Regione, di  cui  due  eletti  dal
Consiglio  regionale,  con  voto  limitato  ad  uno,  tra  persone di
comprovata e specifica esperienza che non appartengano  al  personale
universitario,  uno  designato  dal comune ed uno dalla provincia nel
territorio dei quali l'universita' ha la sede principale;
   c) quattro rappresentanti dell'universita', di cui  due  designati
dal  consiglio  di amministrazione dell'universita' e due studenti in
regolare corso di studi eletti dalla componente  studentesca  secondo
le norme vigenti per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nel
consiglio di amministrazione delle universita' e contestualmente allo
svolgimento  di  questa.  Il numero dei rappresentanti degli studenti
resta  invariato  indipendentemente  dal  quorum  dei   votanti.   Il
rappresentante  degli  studenti decade in caso di conseguimento della
laurea, trasferimento  ad  altra  universita'  o  di  cessazione  per
qualsiasi  causa  dall'iscrizione  all'universita'.  In  tal  caso lo
studente e' sostituito dal primo dei non eletti della stessa lista.
  2. Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro  anni;  i
rappresentanti  degli  studenti  sono  rinnovati  contestualmente  al
rinnovo  dei  rappresentanti  degli   studenti   nel   consiglio   di
amministrazione dell'universita'.
  3.  Il direttore dell'ente partecipa alle riunioni del consiglio di
amministrazione, con funzioni di segretario.