Art. 11.
             Competenze del consiglio di amministrazione
 
  1. Al consiglio di amministrazione compete la gestione dell'ente ed
in particolare:
   a) deliberare lo statuto dell'ente e le sue modifiche;
   b) eleggere il vice presidente tra i propri componenti;
   c)  adottare  i  regolamenti  di  cui  all'art.  20,   gli   altri
regolamenti e le relative modifiche;
   d)  adottare  il  bilancio di previsione annuale e pluriennale, le
relative variazioni, nonche' il conto consuntivo;
   e) deliberare la relazione annuale sull'utilizzo del finanziamento
regionale di cui all'art. 4;
   f) determinare i programmi pluriennali ed annuali di attivita';
   g) deliberare i bandi di concorso  relativi  all'assegnazione  dei
servizi e dei benefici;
   h) determinare le tariffe dei servizi;
   i)  deliberare  in  materia  di  liti  attive e passive, rinunce e
transazioni;
   l) autorizzare le  convenzioni  e  i  contratti  con  le  aziende,
istituti di credito, enti, societa' cooperative e privati;
   m)   proporre  alla  Giunta  regionale  la  nomina  del  direttore
dell'ente;
   n)  deliberare  sull'acquisto  e  alienazione  di  beni  immobili,
sull'accettazione di donazioni, eredita' e legati;
   o) ratificare gli atti adottati dal presidente in via d'urgenza;
   p)    adottare    i    provvedimenti   inerenti   l'organizzazione
amministrativa e del personale dell'ente.