Art. 11. Competenze del consiglio di amministrazione 1. Al consiglio di amministrazione compete la gestione dell'ente ed in particolare: a) deliberare lo statuto dell'ente e le sue modifiche; b) eleggere il vice presidente tra i propri componenti; c) adottare i regolamenti di cui all'art. 20, gli altri regolamenti e le relative modifiche; d) adottare il bilancio di previsione annuale e pluriennale, le relative variazioni, nonche' il conto consuntivo; e) deliberare la relazione annuale sull'utilizzo del finanziamento regionale di cui all'art. 4; f) determinare i programmi pluriennali ed annuali di attivita'; g) deliberare i bandi di concorso relativi all'assegnazione dei servizi e dei benefici; h) determinare le tariffe dei servizi; i) deliberare in materia di liti attive e passive, rinunce e transazioni; l) autorizzare le convenzioni e i contratti con le aziende, istituti di credito, enti, societa' cooperative e privati; m) proporre alla Giunta regionale la nomina del direttore dell'ente; n) deliberare sull'acquisto e alienazione di beni immobili, sull'accettazione di donazioni, eredita' e legati; o) ratificare gli atti adottati dal presidente in via d'urgenza; p) adottare i provvedimenti inerenti l'organizzazione amministrativa e del personale dell'ente.