Art. 12.
           Funzionamento del consiglio di amministrazione
 
  1. Il consiglio di amministrazione si  riunisce  in  via  ordinaria
almeno  una  volta  ogni  due  mesi e ogni volta che il presidente ne
ravvisi la necessita'; in via straordinaria su richiesta di almeno la
meta' dei consiglieri o del presidente del collegio dei revisori  dei
conti, previa conforme deliberazione del collegio medesimo.
  2.   Il  presidente  della  Giunta  regionale  puo'  richiedere  la
convocazione del consiglio di amministrazione.
  3. Le riunioni del consiglio di  amministrazione  sono  valide  con
l'intervento della maggioranza dei suoi componenti.
  4.  Le  deliberazioni sono valide qualora raccolgano la maggioranza
dei voti dei presenti;  in  caso  di  parita'  prevale  il  voto  del
presidente.