Art. 12. Funzionamento del consiglio di amministrazione 1. Il consiglio di amministrazione si riunisce in via ordinaria almeno una volta ogni due mesi e ogni volta che il presidente ne ravvisi la necessita'; in via straordinaria su richiesta di almeno la meta' dei consiglieri o del presidente del collegio dei revisori dei conti, previa conforme deliberazione del collegio medesimo. 2. Il presidente della Giunta regionale puo' richiedere la convocazione del consiglio di amministrazione. 3. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono valide con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti. 4. Le deliberazioni sono valide qualora raccolgano la maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parita' prevale il voto del presidente.