Art. 19.
                     Bilanci e conti consuntivi
 
  1.  L'esercizio  finanziario  degli  ERSU  decorre  dal 1 gennaio e
termina il 31 dicembre dello stesso anno.
  2. Il  bilancio  di  previsione  ed  il  conto  consuntivo  vengono
approvati  con  le  modalita'  e  le  procedure  previste dalla legge
regionale 30 aprile 1980, n. 25 e successive modificazioni.
  3. Le variazioni dei bilanci di previsione sono sottoposte al  solo
controllo  del  comitato  regionale ai sensi della legge regionale 11
agosto 1994, n. 27.