Art. 19. Bilanci e conti consuntivi 1. L'esercizio finanziario degli ERSU decorre dal 1 gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno. 2. Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo vengono approvati con le modalita' e le procedure previste dalla legge regionale 30 aprile 1980, n. 25 e successive modificazioni. 3. Le variazioni dei bilanci di previsione sono sottoposte al solo controllo del comitato regionale ai sensi della legge regionale 11 agosto 1994, n. 27.