Art. 2. Tipologia degli interventi 1. Gli interventi regionali per l'attuazione del diritto allo studio universitario consistono in: a) borse di studio; b) servizi abitativi; c) servizi di ristorazione; d) informazione e orientamento al lavoro; e) interventi a favore di studenti portatori di handicap; f) facilitazioni di trasporto; g) prestiti d'onore; h) ogni altro intervento utile a favorire l'attuazione del diritto allo studio. 2. Gli interventi di cui al presente articolo devono essere funzionali alle esigenze derivanti dallo svolgimento delle attivita' didattiche e formative delle universita' e possono essere realizzati anche mediante convenzioni con altri soggetti.