Art. 2.
                     Tipologia degli interventi
 
  1. Gli interventi  regionali  per  l'attuazione  del  diritto  allo
studio universitario consistono in:
   a) borse di studio;
   b) servizi abitativi;
   c) servizi di ristorazione;
   d) informazione e orientamento al lavoro;
   e) interventi a favore di studenti portatori di handicap;
   f) facilitazioni di trasporto;
   g) prestiti d'onore;
   h) ogni altro intervento utile a favorire l'attuazione del diritto
allo studio.
  2.  Gli  interventi  di  cui  al  presente  articolo  devono essere
funzionali alle esigenze derivanti dallo svolgimento delle  attivita'
didattiche  e formative delle universita' e possono essere realizzati
anche mediante convenzioni con altri soggetti.