Art. 20.
                        R e g o l a m e n t i
 
  1. Entro sei mesi dalla data dell'entrata in vigore della  presente
legge i consigli di amministrazione degli ERSU adottano:
   a)  il regolamento di organizzazione degli uffici sulla base delle
disposizioni delle leggi regionali 16 gennaio 1990, n. 2; 17  gennaio
1992,  n.  6  e  31  ottobre 1994, n. 44 ed in armonia con i principi
contenuti nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
   b) il regolamento di contabilita', sulla base del regolamento tipo
approvato dalla Giunta  regionale  entro  tre  mesi  dall'entrata  in
vigore della presente legge;
  c)   i   regolamenti   per  la  disciplina  della  fruizione  delle
provvidenze di cui alla presente legge.