Art. 20. R e g o l a m e n t i 1. Entro sei mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente legge i consigli di amministrazione degli ERSU adottano: a) il regolamento di organizzazione degli uffici sulla base delle disposizioni delle leggi regionali 16 gennaio 1990, n. 2; 17 gennaio 1992, n. 6 e 31 ottobre 1994, n. 44 ed in armonia con i principi contenuti nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; b) il regolamento di contabilita', sulla base del regolamento tipo approvato dalla Giunta regionale entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge; c) i regolamenti per la disciplina della fruizione delle provvidenze di cui alla presente legge.