Art. 21.
                        Controllo sugli atti
 
  1. Fermo quanto previsto dell'art. 19 per i bilanci  di  previsione
annuale  e  pluriennale,  e le loro variazioni ed i conti consuntivi,
gli altri atti dell'ente sono sottoposti al controllo di legittimita'
da parte del comitato regionale di controllo ai  sensi  dell'art.  8,
comma 3, della legge regionale n. 27/1994.