Art. 21. Controllo sugli atti 1. Fermo quanto previsto dell'art. 19 per i bilanci di previsione annuale e pluriennale, e le loro variazioni ed i conti consuntivi, gli altri atti dell'ente sono sottoposti al controllo di legittimita' da parte del comitato regionale di controllo ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge regionale n. 27/1994.