Art. 22.
                          V i g i l a n z a
 
  1.  La  Giunta regionale esercita la vigilanza sull'amministrazione
degli ERSU ai sensi l'art. 25 dello statuto regionale.
  2. Il presidente  della  Giunta  regionale,  sentita  la  medesima,
dispone  ogni  qualvolta  lo ritenga opportuno, ispezioni contabili e
amministrative per accertare il  regolare  funzionamento  degli  ERSU
utilizzando il personale regionale competente.
  3.  Nell'esercizio  del  potere  di  vigilanza  il presidente della
Giunta regionale, su conforme deliberazione  della  Giunta  medesima,
puo':
   a)  provvedere,  previa diffida agli organi dell'ente, alla nomina
di  un  commissario  per  l'adozione  di  atti  resi  obbligatori  da
disposizioni  di  legge e di regolamento quando gli amministratori ne
rifiutino o ritardino il compimento;
   b) sciogliere il consiglio di amministrazione degli enti per gravi
violazioni  di  legge  e  regolamenti,  per  persistenti inadempienze
rispetto ad atti dovuti, per dimissione della  maggioranza  dei  suoi
componenti,  per  persistente  inattivita'  o  per  attivita' tali da
compromettere il funzionamento dell'ente.
  4. Con il  decreto  di  scioglimento  il  presidente  della  Giunta
regionale  nomina  un  commissario straordinario, che resta in carica
per un periodo non superiore a sei mesi.