Art. 22. V i g i l a n z a 1. La Giunta regionale esercita la vigilanza sull'amministrazione degli ERSU ai sensi l'art. 25 dello statuto regionale. 2. Il presidente della Giunta regionale, sentita la medesima, dispone ogni qualvolta lo ritenga opportuno, ispezioni contabili e amministrative per accertare il regolare funzionamento degli ERSU utilizzando il personale regionale competente. 3. Nell'esercizio del potere di vigilanza il presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, puo': a) provvedere, previa diffida agli organi dell'ente, alla nomina di un commissario per l'adozione di atti resi obbligatori da disposizioni di legge e di regolamento quando gli amministratori ne rifiutino o ritardino il compimento; b) sciogliere il consiglio di amministrazione degli enti per gravi violazioni di legge e regolamenti, per persistenti inadempienze rispetto ad atti dovuti, per dimissione della maggioranza dei suoi componenti, per persistente inattivita' o per attivita' tali da compromettere il funzionamento dell'ente. 4. Con il decreto di scioglimento il presidente della Giunta regionale nomina un commissario straordinario, che resta in carica per un periodo non superiore a sei mesi.