Art. 25. Servizio ristorazione 1. Il servizio di ristorazione, nel rispetto dei criteri di economicita' e di efficienza, e' organizzato in modo da soddisfare le esigenze dell'utenza anche, mediante convenzione, con strutture esterne, ovvero un'opportuna articolazione degli orari. 2. Ove gli ERSU decidano di dare in concessione o di appaltare i propri servizi o quote degli stessi a terzi, la spesa complessiva deve essere comunque non superiore alla media regionale delle spese per servizi similari a gestione diretta. 3. Le tariffe per la fruizione del servizio di mensa sono stabilite a norma del comma 2 dell'art. 24. 4. Il servizio di ristorazione puo' essere esteso, tramite apposite convenzioni che prevedano tariffe corrispondenti al costo reale del servizio, al personale docente e non docente delle universita' con sede nella citta' dove esiste lo stesso servizio, nonche' ai laureati iscritti al dottorato di ricerca, al personale dipendente dell'ERSU, a docenti di altre universita', temporaneamente presenti per motivi di studio, purche' presentino idoneo documento attestante la loro condizione. L'estensione del servizio a questi soggetti non deve comportare oneri aggiuntivi, ne' pregiudicare in alcun modo la fruizione del servizio stesso da parte degli studenti. 5. L'accesso alle mense al costo della tariffa massima praticata agli studenti universitari, e consentito a studenti di altre universita' che si trovino in loco per motivi di studio e a laureati iscritti a corsi di perfezionamento e di specializzazione; puo' inoltre essere consentito, nell'ambito delle attivita' di orientamento, anche a studenti delle scuole medie superiori.