Art. 25.
                        Servizio ristorazione
 
  1.  Il  servizio  di  ristorazione,  nel  rispetto  dei  criteri di
economicita' e di efficienza, e' organizzato in modo da soddisfare le
esigenze  dell'utenza  anche,  mediante  convenzione,  con  strutture
esterne, ovvero un'opportuna articolazione degli orari.
  2.  Ove  gli  ERSU decidano di dare in concessione o di appaltare i
propri servizi o quote degli stessi a  terzi,  la  spesa  complessiva
deve  essere  comunque non superiore alla media regionale delle spese
per servizi similari a gestione diretta.
  3. Le tariffe per la fruizione del servizio di mensa sono stabilite
a norma del comma 2 dell'art. 24.
  4. Il servizio di ristorazione puo' essere esteso, tramite apposite
convenzioni che prevedano tariffe corrispondenti al costo  reale  del
servizio,  al  personale  docente e non docente delle universita' con
sede nella citta' dove esiste lo stesso servizio, nonche' ai laureati
iscritti al dottorato di ricerca, al personale dipendente  dell'ERSU,
a  docenti  di altre universita', temporaneamente presenti per motivi
di studio, purche' presentino idoneo  documento  attestante  la  loro
condizione.  L'estensione  del  servizio  a  questi soggetti non deve
comportare oneri  aggiuntivi,  ne'  pregiudicare  in  alcun  modo  la
fruizione del servizio stesso da parte degli studenti.
  5.  L'accesso  alle  mense al costo della tariffa massima praticata
agli  studenti  universitari,  e  consentito  a  studenti  di   altre
universita'  che si trovino in loco per motivi di studio e a laureati
iscritti a corsi  di  perfezionamento  e  di  specializzazione;  puo'
inoltre   essere   consentito,   nell'ambito   delle   attivita'   di
orientamento, anche a studenti delle scuole medie superiori.