Art. 26. Servizio abitativo 1. Il servizio abitativo e' organizzato dagli ERSU al fine di favorire la frequenza degli studenti fuori sede, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 390/1991. 2. Gli ERSU istituiscono e gestiscono per gli studenti strutture abitative in forma di residenze o di collegi universitari e, in caso di insufficienti strutture proprie, stipulano convenzioni con enti pubblici e privati per la fornitura del servizio abitativo in strutture idonee. 3. Le tariffe per la fruizione del servizio abitativo sono stabilite ai sensi del comma 2 dell'art. 24. 4. Almeno un quarto dei posti e' riservato a studenti iscritti al primo anno di corso. 5. L'ammissione alle strutture destinate al servizio abitativo e' riservato in via prioritaria agli studenti fuori sede vincitori del concorso per l'attribuzione delle borse di studio. 6. L'ammissione alle strutture abitative, non attribuite ai sensi del comma 5, e' disposta per concorso annuale per titoli, riferiti ai requisiti di merito e di reddito stabiliti ai sensi del decreto di cui all'art. 4 della legge n. 390/1991 e del programma regionale di cui all'art. 4, soggetti a periodica verifica. 7. Le strutture abitative ancora eventualmente disponibili dopo l'espletamento del concorso di cui al comma 6, possono essere utilizzate dagli studenti che siano in regolare corso di studi e da parte di coloro che frequentano corsi post-universitari, dietro pagamento di una tariffa che copra il costo reale del servizio. E' data altresi' la facolta' di riservare un posto per ogni struttura abitativa per un docente che si impegni a svolgere attivita' tutoriale nei confronti degli studenti che usufruiscono della struttura stessa, secondo quanto previsto dall'art. 13 della legge 19 novembre 1991, n. 341. 8. Qualora le strutture gestite o convenzionate con l'ERSU dovessero dimostrarsi insufficienti a soddisfare tutte le richieste degli studenti fuori sede aventi titolo alla borsa di studio, gli ERSU possono prevedere e concedere corrispettivi monetari, secondo quanto stabilito dall'art. 18, comma 3, della legge n. 390/1991. 9. Nell'ambito delle loro disponibilita', gli ERSU, soddisfatte le richieste degli studenti in regolare corso di studio, possono prevedere la fruizione a costo reale del servizio abitativo anche per studenti iscritti fino al secondo anno fuori corso o ripetenti. 10. Nell'ambito della collaborazione con l'universita', una parte dei posti alloggio a disposizione puo' essere concessa per le attivita' di interscambio culturale con studenti di altre universita' italiane e straniere, a condizione di reciprocita' e dietro apposita convenzione. 11. Presso le strutture destinate al servizio abitativo, ove lo consentano le condizioni, sono resi disponibili spazi per servizi collettivi interni quali: biblioteche, sale di riunioni, di ricreazione e di mensa. 12. La vita comunitaria nelle strutture destinate al servizio abitativo e' disciplinata da apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione dell'ERSU.