Art. 26.
                         Servizio abitativo
 
  1.  Il  servizio  abitativo  e'  organizzato  dagli ERSU al fine di
favorire la frequenza degli studenti fuori sede, ai  sensi  dell'art.
18 della legge n. 390/1991.
  2.  Gli  ERSU  istituiscono e gestiscono per gli studenti strutture
abitative in forma di residenze o di collegi universitari e, in  caso
di  insufficienti  strutture  proprie, stipulano convenzioni con enti
pubblici e  privati  per  la  fornitura  del  servizio  abitativo  in
strutture idonee.
  3.  Le  tariffe  per  la  fruizione  del  servizio  abitativo  sono
stabilite ai sensi del comma 2 dell'art. 24.
  4. Almeno un quarto dei posti e' riservato a studenti  iscritti  al
primo anno di corso.
  5.  L'ammissione  alle strutture destinate al servizio abitativo e'
riservato in via prioritaria agli studenti fuori sede  vincitori  del
concorso per l'attribuzione delle borse di studio.
  6.  L'ammissione  alle strutture abitative, non attribuite ai sensi
del comma 5, e' disposta per concorso annuale per titoli, riferiti ai
requisiti di merito e di reddito stabiliti ai sensi  del  decreto  di
cui  all'art.  4 della legge n. 390/1991 e del programma regionale di
cui all'art. 4, soggetti a periodica verifica.
  7. Le strutture abitative  ancora  eventualmente  disponibili  dopo
l'espletamento  del  concorso  di  cui  al  comma  6,  possono essere
utilizzate dagli studenti che siano in regolare corso di studi  e  da
parte  di  coloro  che  frequentano  corsi  post-universitari, dietro
pagamento di una tariffa che copra il costo reale  del  servizio.  E'
data  altresi'  la  facolta' di riservare un posto per ogni struttura
abitativa  per  un  docente  che  si  impegni  a  svolgere  attivita'
tutoriale   nei  confronti  degli  studenti  che  usufruiscono  della
struttura stessa, secondo quanto previsto dall'art. 13 della legge 19
novembre 1991, n. 341.
  8.  Qualora  le  strutture  gestite  o  convenzionate  con   l'ERSU
dovessero  dimostrarsi  insufficienti a soddisfare tutte le richieste
degli studenti fuori sede aventi titolo alla  borsa  di  studio,  gli
ERSU  possono  prevedere  e concedere corrispettivi monetari, secondo
quanto stabilito dall'art.  18, comma 3, della legge n. 390/1991.
  9. Nell'ambito delle loro disponibilita', gli ERSU, soddisfatte  le
richieste  degli  studenti  in  regolare  corso  di  studio,  possono
prevedere la fruizione a costo reale del servizio abitativo anche per
studenti iscritti fino al secondo anno fuori corso o ripetenti.
  10. Nell'ambito della collaborazione con l'universita',  una  parte
dei  posti  alloggio  a  disposizione  puo'  essere  concessa  per le
attivita' di interscambio culturale con studenti di altre universita'
italiane e straniere, a condizione di reciprocita' e dietro  apposita
convenzione.
  11.  Presso  le  strutture  destinate al servizio abitativo, ove lo
consentano le condizioni, sono resi  disponibili  spazi  per  servizi
collettivi   interni   quali:   biblioteche,  sale  di  riunioni,  di
ricreazione e di mensa.
  12. La vita  comunitaria  nelle  strutture  destinate  al  servizio
abitativo  e'  disciplinata  da  apposito  regolamento  approvato dal
consiglio di amministrazione dell'ERSU.