Art. 27.
                Servizi di agevolazione dei trasporti
 
  1.  Gli  ERSU  concordano  con le imprese che gestiscono servizi di
pubblico  trasporto  le  tariffe  preferenziali  per   gli   studenti
universitari,  per  quanto non previsto da norme statali, regionali o
locali, e concedono  documenti  di  viaggio  gratuiti  agli  studenti
portatori di handicap e all'eventuale accompagnatore.