Art. 29. Servizio sanitario e di medicina preventiva 1. Ai sensi dell'art. 19, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la dimora per motivi di studio fuori dall'abituale residenza da diritto ad accedere ai servizi di assistenza e di medicina preventiva dell'Azienda sanitaria locale nella cui zona e' ubicato l'ateneo. 2. Gli studenti stranieri fruiscono dell'assistenza sanitaria, con le modalita' di cui all'art. 20, comma 2, della legge n. 390/1991. 3. Gli ERSU possono stipulare apposite convenzioni con le Aziende unita' sanitarie locali rispettivamente competenti e con le universita' al fine di assicurare prestazioni sanitarie agli studenti all'interno delle sedi universitarie e delle strutture abitative secondo quanto disposto dall'art. 19 della legge n. 390/1991.