Art. 29.
             Servizio sanitario e di medicina preventiva
 
  1.  Ai  sensi  dell'art.  19, quarto comma, della legge 23 dicembre
1978, n. 833, la dimora per  motivi  di  studio  fuori  dall'abituale
residenza  da  diritto  ad  accedere  ai  servizi  di assistenza e di
medicina preventiva dell'Azienda sanitaria locale nella cui  zona  e'
ubicato l'ateneo.
  2.  Gli studenti stranieri fruiscono dell'assistenza sanitaria, con
le modalita' di cui all'art. 20, comma 2, della legge n. 390/1991.
  3. Gli ERSU possono stipulare apposite convenzioni con  le  Aziende
unita'   sanitarie   locali   rispettivamente  competenti  e  con  le
universita' al fine di assicurare prestazioni sanitarie agli studenti
all'interno delle sedi  universitarie  e  delle  strutture  abitative
secondo quanto disposto dall'art. 19 della legge n. 390/1991.