Art. 3. Destinatari degli interventi 1. Gli interventi di cui all'art. 2 sono rivolti agli studenti indipendentemente dall'area geografica di provenienza, iscritti ai corsi di studio delle universita', degli istituti universitari e degli istituti superiori di grado universitario e, previa convenzione, a quelli iscritti nelle accademie di belle arti con sede nella Regione che rilasciano titoli aventi valore legale. 2. Gli studenti di nazionalita' straniera e quelli cui le competenti autorita' statali abbiano riconosciuto la condizione di apolide o rifugiato politico, fruiscono delle provvidenze e dei servizi di cui alla presente legge, alle condizioni e nelle forme previste dall'art. 20 della legge n. 390/1991.