Art. 3.
                    Destinatari degli interventi
 
  1. Gli interventi di cui all'art.  2  sono  rivolti  agli  studenti
indipendentemente  dall'area  geografica  di provenienza, iscritti ai
corsi di studio delle  universita',  degli  istituti  universitari  e
degli   istituti   superiori   di   grado   universitario  e,  previa
convenzione, a quelli iscritti nelle accademie di belle arti con sede
nella Regione che rilasciano titoli aventi valore legale.
  2.  Gli  studenti  di  nazionalita'  straniera  e  quelli  cui   le
competenti  autorita'  statali  abbiano riconosciuto la condizione di
apolide o rifugiato  politico,  fruiscono  delle  provvidenze  e  dei
servizi  di  cui  alla  presente legge, alle condizioni e nelle forme
previste dall'art.  20 della legge n. 390/1991.