Art. 30. Servizio di consulenza, informazione e orientamento al lavoro 1. Il servizio di consulenza, informazione e orientamento al lavoro ha il compito di fornire una adeguata conoscenza delle attivita' di assistenza agli studenti universitari, nonche' di indirizzare gli studenti nella programmazione degli studi in relazione sia alle loro aspirazioni culturali e professionali che alle prospettive occupazionali. Tale attivita' puo' essere esercitata, in collaborazione con i distretti scolastici, anche nei confronti degli studenti delle ultime classi della scuola media superiore. 2. Per il conseguimento delle finalita' di cui al comma 1, gli ERSU si avvalgono della collaborazione della Regione e delle universita', acquisendo anche le rilevazioni statistiche sull'andamento del mercato del lavoro e sulle prospettive professionali, nonche' della collaborazione di altri enti pubblici o istituzioni private che operano nel campo dell'orientamento, tramite convenzioni e protocolli d'intesa. 3. Per il conseguimento delle finalita' di cui al comma 1, gli ERSU possono organizzare, d'intesa con l'universita', convegni, tavole rotonde, seminari, e giornate dell'orientamento, nonche' provvedere alla realizzazione ed alla divulgazione di guide e di altri strumenti di informazione sull'assistenza universitaria e di orientamento al lavoro.