Art. 30.
    Servizio di consulenza, informazione e orientamento al lavoro
 
  1. Il servizio di consulenza, informazione e orientamento al lavoro
ha  il  compito di fornire una adeguata conoscenza delle attivita' di
assistenza agli studenti universitari,  nonche'  di  indirizzare  gli
studenti  nella programmazione degli studi in relazione sia alle loro
aspirazioni  culturali   e   professionali   che   alle   prospettive
occupazionali.      Tale   attivita'   puo'   essere  esercitata,  in
collaborazione con i distretti scolastici, anche nei confronti  degli
studenti delle ultime classi della scuola media superiore.
  2. Per il conseguimento delle finalita' di cui al comma 1, gli ERSU
si  avvalgono della collaborazione della Regione e delle universita',
acquisendo  anche  le  rilevazioni  statistiche  sull'andamento   del
mercato  del  lavoro e sulle prospettive professionali, nonche' della
collaborazione di altri  enti  pubblici  o  istituzioni  private  che
operano nel campo dell'orientamento, tramite convenzioni e protocolli
d'intesa.
  3. Per il conseguimento delle finalita' di cui al comma 1, gli ERSU
possono  organizzare,  d'intesa  con  l'universita', convegni, tavole
rotonde, seminari, e giornate dell'orientamento,  nonche'  provvedere
alla realizzazione ed alla divulgazione di guide e di altri strumenti
di  informazione  sull'assistenza  universitaria e di orientamento al
lavoro.