Art. 32.
      Collaborazione con l'universita' per attivita' culturali,
       sportive e ricreative e per l'interscambio di studenti
 
  1.  Gli  ERSU  favoriscono  le  attivita'  culturali,  sportive   e
ricreative  in  collaborazione  con l'universita' e le associazioni e
cooperative studentesche.
  2. Gli ERSU collaborano altresi' con l'universita' per l'attuazione
degli interventi previsti a favore degli studenti dalle lettere e) ed
f) dell'art. 12 della legge n. 390/1991.
  3. L'eventuale erogazione dei contributi o servizi per  i  fini  di
cui  al  presente  articolo  e'  subordinata  all'approvazione di uno
specifico programma di intervento da parte degli ERSU.