Art. 32. Collaborazione con l'universita' per attivita' culturali, sportive e ricreative e per l'interscambio di studenti 1. Gli ERSU favoriscono le attivita' culturali, sportive e ricreative in collaborazione con l'universita' e le associazioni e cooperative studentesche. 2. Gli ERSU collaborano altresi' con l'universita' per l'attuazione degli interventi previsti a favore degli studenti dalle lettere e) ed f) dell'art. 12 della legge n. 390/1991. 3. L'eventuale erogazione dei contributi o servizi per i fini di cui al presente articolo e' subordinata all'approvazione di uno specifico programma di intervento da parte degli ERSU.